Condizioni contrattuali separate per i rivenditori sulla piattaforma web della TachoControl DATA GmbH
Dopo che un rivenditore si è registrato sul portale dei rivenditori del sito web TCD, in aggiunta alle condizioni contrattuali già presenti sul sito web si applicano le seguenti condizioni contrattuali separate:
La TCD è libera di decidere chi sarà accettato come rivenditore dopo la registrazione e confermerà la registrazione del rivenditore separatamente se necessario.
La TCD ha il diritto esclusivo di rappresentanza per i clienti del rivenditore. A questo proposito, il rivenditore si impegna a rinunciare a tutti i diritti dei clienti da lui indicati alla TCD.
Il rivenditore si impegna a lavorare affinché il suo cliente crei un link nel sito web della TCD. Allo stesso tempo, il rivenditore stesso creerà un link nel sito della TCD.
Il rivenditore riceve una commissione una tantum del 20% sulla merce ordinata nel negozio online della TCD dal cliente indicato alla TCD.
Inoltre, il rivenditore riceve una commissione del 20% sulle tariffe riservate (non sulle tariffe SIM o telefoniche) ai clienti registrati nel negozio online TCD tramite il suo account, ma per un periodo massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto.
Il pagamento delle commissioni maturate dal rivenditore sarà effettuato 14 giorni dopo il pagamento delle fatture emesse dalla TCD al cliente. Il pagamento viene effettuato a partire da un importo di commissione pari a 20 euro, importi minori vengono accumulati fino a raggiungere 20 euro
Il pagamento della commissione viene effettuato sul conto bancario specificato dal rivenditore tramite bonifico SEPA o sulla carta di credito memorizzata.
Il rivenditore non è autorizzato a offrire, vendere o mediare prodotti concorrenti. Il mancato rispetto del punto precedente, causerà la perdita dello status di rivenditore incluso il diritto di ricevere pagamenti di commissioni con effetto immediato dal momento in cui la violazione della condizione dalla frase 1 diventa nota.
Il rivenditore ha il diritto di etichettare gli opuscoli pubblicitari con il suo logo e indirizzo aziendale e di riprodurli.
Fahrtenschreiber/Kontrollgeräte hier: Erinnerung an die bevorstehende Nachrüstungspflicht mit dem Fahrtenschreiber GEN2 V2; Stichtag 18.08.2025
Am 11.03.2024 hat uns das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) eine Mitteilung der Generaldirektion Mobilität und Verkehr der Europäischen Kommission bezüglich bevorstehende Umrüstfristen für Fahrtenschreiber zur Kenntnis übermittelt. Darin wurde empfohlen, die regelmäßige Überprüfung der Fahrtenschreiber so zu planen, dass der Austausch möglichst im Rahmen dieser Überprüfungen erfolgt.
Da der Stichtag 18.08.2025 nun unmittelbar bevorsteht, möchten wir Sie nochmals ausdrücklich daran erinnern, dass die Nachrüstung mit dem Fahrtenschreiber GEN2 V2 zeitnah und fristgerecht erfolgen muss. Für Fahrzeuge, die aktuell mit dem Fahrtenschreiber der zweiten Generation Version 1 (GEN2 V1) ausgerüstet sind und grenzüberschreitend eingesetzt werden, endet die Übergangsfrist am 18.08.2025.
Bitte beachten Sie: Eine Nachrüstung im Rahmen der turnusmäßigen Fahrtenschreiberprüfung ist aufgrund der verbleibenden Zeit nicht mehr in allen Fällen möglich. Daher empfehlen wir, die Umrüstung zeitnah und in Abstimmung mit den zuständigen Einbaubetrieben bzw. Werkstätten zu planen, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen.
Vor dem Hintergrund der mittlerweile gesicherten Verfügbarkeit des Fahrtenschreiber GEN2 V2 sollten die zuständigen Betriebe nochmals gezielt auf die bevorstehende Frist und die Notwendigkeit der Umrüstung hingewiesen werden.
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung bei der fristgerechten Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben.